Abbiamo deciso di adottare.
Abbiamo deciso di adottare un bambino...!
Avete appena maturato questa volontà con tutto il vostro cuore, ma ora cosa dovete fare? Consigliamo prima di tutto di iniziare ad informarsi ed entrare tra gli ingranaggi che vi porteranno a conoscere il vostro bambino...
E poi? Dovete iniziare un cammino burocratico che forse vi sembrerà un pò complicato... ma con il nostro aiuto sara` tutto piu` facile!!!!!!!!!!!!!!
Breve storia delle normative sull'adozione
L’adozione è prima di tutto un fenomeno sociale, preesistente al diritto.
E’ stato acutamente osservato da un giurista che l’adozione è prima di tutto un fenomeno sociale, preesistente al diritto: è l’assunzione di un’altra persona come figlio, con la definitività e totalità propria del rapporto di filiazione: una presa in carico dell’altro sotto tutti gli aspetti, e per sempre. L’adozione ha una storia lunga, già i romani l’avevano disciplinata, come mezzo per dare discendenza legale a chi non avesse avuto figli naturali. Nel diritto italiano questa derivazione romanistica aveva portato, nel codice civile del 1942, a limitare la possibilità di adozione - sia di minorenni che di maggiorenni - solo da parte di chi non avesse figli legittimi o legittimati: evidenziando quindi da una parte la principale funzione di "dare un figlio" a chi non l’aveva, e dall’altra forse un certa diffidenza circa la possibilità di serena convivenza tra figli legittimi e figli adottivi. L’adozione creava rapporti giuridici parificati a quelli della filiazione tra adottante e adottato, ma non interrompeva i rapporti tra questi e la sua famiglia naturale.
La riforma del 1967 (legge Dal Canton) e poi quella del 1983 (L.184/83) hanno capovolto questa ottica, assegnando all’adozione di minorenni la funzione di dare una famiglia, dei genitori (sposati da almeno tre anni), a bambini che per varie vicissitudini ne fossero privi; ha inserito gli adottati a pieno titolo come figli legittimi accanto ai figli "di sangue"; ha rescisso i rapporti tra gli adottati e la loro famiglia d’origine. Questa riforma è stata salutata come una rivoluzione copernicana che ha spostato il centro di gravità dell’istituto adottivo dall’interesse degli adulti a quello del bambino, al suo bisogno di avere una famiglia, e che d’altro canto afferma la supremazia della famiglia degli affetti rispetto a quella di sangue.
L’adozione internazionale - ossia l’adozione da parte di genitori italiani di un bambino straniero - è improntata agli stessi valori di fondo, anche se la legge 31.12.1998 n. 476 l’ha ridisegnata in modo parzialmente autonomo sotto il profilo procedurale.
L’adozione di maggiorenni - che non è stata abolita dalla riforma - è ora (dopo un intervento della Corte Costituzionale) possibile anche da parte di chi abbia discendenti legittimi.
Il procedimento adottivo, attualmente, si caratterizza per essere totalmente pubblico, e ciò specialmente sul versante dell’accertamento della situazione di abbandono dell’adottando (dichiarazione di adottabilità) ma anche con riguardo alla valutazione dei requisiti di idoneità degli adottanti.
(Alda Vanoni, daL'adozione nella dottrina sociale della Chiesa La legge 184/83 è poi stata modificata dall legge 149/01, che introduce la normative attualmente in vigore.)
Come è regolato l'affidamento familiare
La differenza essenziale tra affidamento e adozione secondo la L.184/83
L'affido familiare è un intervento previsto dalla legge n.184 del 1983. Questa legge definisce l'affido come l'inserimento temporaneo di un minore, la cui famiglia d'origine viva una difficoltà che si prevede risolvibile in un tempo prefigurato, in un altro nucleo famigliare, che deve provvedere a mantenerlo, educarlo ed istruirlo. Scopo dell'affidamento familiareè quindi aiutare il bambino in un momento di difficoltà, ma mantenendo e favorendo stabili legami con la sua famiglia d'origine, nella quale rientrerà appena le difficoltà saranno risolte. L'affido èsotto questo profiloun istituto diverso dall'adozione, che invece è permanente, richiede la totale interruzione dei rapporti con la famiglia d'origine e rende il minore a tutti gli effetti figlio legittimo dei genitori adottivi.
